mercoledì 14 dicembre 2011

Consiglio di Stato: La Tessera è illegittima!




http://www.rsnews.it/fuorionda/?section=interna&id=17518

Accolto l'appello di Codacons e Federtifosi che si erano opposte alla sentenza del Tar del Lazio. Ora il Tar dovrà riesaminare il caso entrando nel merito della pratica commerciale definita illeggittima

Gli ultras d'Italia la combattono come la peste nera. Da quando è stata istituita, la Tessera del Tifoso ha avuto il "merito" di ricompattare ed unire tifoserie storicamente rivali (come ad esempio romanisti e napoletani) nella condanna senza se e senza ma di questo provvedimento giudicato inutile e soprattutto raggirante. Ora il Consiglio di Stato dà indirettamente ragione alle tesi degli ultras d'Italia e soprattutto a Codacons e Federifosi che avevano presentato appello alla sentenza del Tar che riteneva inaccettabile il ricorso contro la Tessera del Tifoso.

Nel merito, viene messa pesantemente in discussione la legittimità della pratica commerciale insita nella Tessera, che, giova ricordarlo è anche (se non soprattutto) una carta di credito al consumo. Di fatti, si apprende nella nota dell'associazione dei consumatori, il Consiglio di Stato (Sez. VI, presidente Giancarlo Coraggio, relatore Giulio Castriota Scanderbeg) nell'accogliere l'appello ha così motivato: "l'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo". A dar forza alle tesi del supremo organo di giustizia amministrativa, "depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto". I giudici del Consiglio di Stato, spiega ancora la nota, ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti.

Rimangono comunque in piedi gli altri motivi che rendono la Tessera del Tifoso il nemico giurato delle curve d'italia; l'articolo 9 della legge 401 del '89 che prevede l'impossibilità di rilascio della stessa a chi, anche senza aver subito processo, abbia ricevuto un D.A.Spo. (divieto di accesso a manifestazioni sportive) e l'abbia scontato. Giova anche ricordare che tale disposizione di restrizione vale solo per "reati da stadio" e per assurdo la Tessera del Tifoso potrrebbe essere rilasciata ai rei (che abbiano scontato la pena detentiva) di omicidio, stupro, strage, o pedofila. Altro motivo di contestazione è soprattutto per la "discriminazione territoriale" che sussiste quando vengono prese misure di limitazione alla vendita dei biglietti a residenti o meno in una data regione per una trasferta.

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1 commento:

Anonimo ha detto...

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